Art. 2. 
  1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti  a  base
di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di  un  numero
massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si
applica  anche  ai  medicinali   somministrati   esclusivamente   per
fleboclisi.