Art. 3. 
  1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma  3,  il  CIPE,  in
relazione a quanto determinato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva  il
programma degli interventi e  la  ripartizione  delle  corrispondenti
quote di finanziamento. 
  2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo  1,  comma,
1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende
di credito all'uopo  abilitati,  secondo  modalita'  e  procedere  da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il
Ministro della sanita', nell'ambito della  cifra  di  miliardi  2.100
stanziati a tale fine. 
  3. Gli oneri di ammortamento dei mutui  di  cui  al  comma  2  sono
assunti  a  carico  del   bilancio   dello   Stato,   come   previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 
  4. I competenti organi regionali  accertano  che  la  progettazione
esecutiva degli interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  sia
completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire  nella  sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari
per  la  esecuzione  dell'opera  ed  accertano   altresi'   la   loro
conformita' con il programma approvato. 
   5. Sono abrogati i commi 5 e  7  dell'articolo  2  della  legge  5
giugno 1990, n. 135. 
  6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.  717,  e  successive
modificazioni, non si applica agli interventi previsti  dall'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135.