Art. 3. 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento. 2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma, 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedere da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine. 3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresi' la loro conformita' con il programma approvato. 5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135. 6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135.