Art. 2. Trasporti rapidi di massa 1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. 2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate. 3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi. 4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresi' attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione e' integrata con due componenti designati dal Ministro delegato per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, e' soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.