Art. 2. 
                      Trasporti rapidi di massa 
  1. Al fine di assicurare l'unitaria  definizione  dell'assetto  dei
trasporti rapidi di massa,  gli  interventi  di  cui  alla  legge  22
dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui  alla  legge
26 febbraio 1992, n. 211. 
  2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  per  i
problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del
comma 1 al fine di garantire in coerenza con le direttive del  CIPET,
l'inserimento  degli  interventi  medesimi  nell'ambito   dei   piani
regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui  all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive  i  conseguenti
accordi di programma con le regioni interessate. 
  3. I soggetti competenti a realizzare  gli  interventi  di  cui  al
comma  1,  sono  tenuti  a  ricomprendere  nei  piani  finanziari  le
previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli
oneri generali connessi. 
  4. Alla  commissione  costituita,  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla  esecuzione  dei
lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre  1986,
n. 910, sono altresi' attribuite le funzioni previste dall'articolo 6
della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione e' integrata con
due componenti designati dal Ministro delegato per i  problemi  delle
aree urbane. Conseguentemente, e' soppressa la commissione di cui  al
citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.