Art. 3. Trasporti pubblici locali 1. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalita' di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.