Art. 3. 
                      Trasporti pubblici locali 
  1. Le disponibilita' del capitolo 7877 dello  stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno  1993,  ivi  compresi  i  residui
degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire,
non ancora utilizzate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di
contributi,  fino  all'80%  della  spesa,  alle  regioni  a   statuto
ordinario da destinare alle finalita' di cui all'articolo 11,  quarto
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle  aliquote
di riparto adottate  per  l'anno  1990,  allo  scopo  prioritario  di
provvedere alla sostituzione degli  autobus  destinati  al  trasporto
pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei
limiti  alle  emissioni  fissati  con   il   decreto   del   Ministro
dell'ambiente in data  23  marzo  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. 
  2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti per l'anno 1993.