Art. 4. 
                             Interporti 
  1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di
cui al capo I della legge 4 agosto 1990,  n.  240,  ed  e'  soppresso
l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della  medesima
legge. 
  2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,  da  emanare  di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  provvede  all'adeguamento  delle  procedure  di  attuazione
previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240,  in  relazione  a  quanto
disposto  dal  presente  articolo,  nonche'  alla   definizione   dei
requisiti che  i  soggetti  interessati  debbono  possedere  ai  fini
dell'ammissione ai contributi. 
  3. Fra i requisiti di ammissibilita'  per  gli  interporti  ove  si
preveda la sosta di automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose
deve essere prevista la presentazione alle autorita' competenti di un
rapporto  di  sicurezza  dell'area  interportuale   ai   fini   degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal  decreto
del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,  nonche'  dai   successivi
provvedimenti in materia. 
  4. I soggetti  interessati  all'ammissione  ai  contributi  di  cui
all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, relativamente  agli
interporti individuati dal piano quinquennale di cui  all'articolo  2
della  medesima  legge,  dovranno  presentare  apposita  istanza   al
Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalita' che  saranno
indicate nel decreto di cui al comma 2. 
  5. L'ammissione  ai  contributi  e'  disposta,  previa  stipula  di
convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto  con
il Ministro dei lavori pubblici. 
  6. Sono abrogate le norme di cui al capo I  della  legge  4  agosto
1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo. 
  7. Ai fini della localizzazione e della realizzazione  delle  opere
finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di  cui
alla legge 4 agosto 1990, n.  240,  vengono  applicate,  secondo  gli
indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa  a  quanto
previsto dall'articolo 8 della medesima legge n.  240  del  1990,  le
norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno  1992,  n.  142,  e
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.