Art. 4. Interporti 1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed e' soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, nonche' alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi. 3. Fra i requisiti di ammissibilita' per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorita' competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalita' che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2. 5. L'ammissione ai contributi e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo. 7. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, vengono applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1992, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.