Art. 5. 
Modifica delle procedure per  la  erogazione  di  contributi  per  la
           realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali 
  1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991,  n.  208,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Entro il termine previsto  dal  comma  1,  terzo  periodo,  il
programma e' trasmesso alla regione, la quale,  nei  sessanta  giorni
successivi, lo approva e lo trasmette  al  Ministro  per  i  problemi
delle aree urbane indicando la priorita' di intervento.  La  mancanza
di ogni pronuncia da parte della  regione  nel  termine  di  sessanta
giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-
approvazione e' attestato  dal  sindaco  con  apposito  decreto  che,
unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione,  e'
trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i
problemi delle aree urbane il quale  provvede,  in  via  sostitutiva,
alla determinazione delle priorita' a livello  regionale  sulla  base
delle  risultanze  del  piano  economico-finanziario  predetto,   con
particolare riferimento all'analisi costi-benefici".