Art. 5. Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, e' sostituito dal seguente: " 3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma e' trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorita' di intervento. La mancanza di ogni pronuncia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio- approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, e' trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorita' a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici".