Art. 11. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1993 
    
                      SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SPAVENTA,  Ministro  del bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  SAVONA,  Ministro   dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  COLOMBO, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
    
 Visto, il Guardasigilli: CONSO