Art. 2.
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli
studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente
alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.