Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.