Art. 2.
        Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
  1.  I  medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati,  tecnici  ed  infermieristici,  nonche'  gli
studenti  universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente
alle attivita' ed agli interventi  specificamente  e  necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.