Art. 3.
                Modalita' per l'esercizio del diritto
  1.   L'obiezione   di   coscienza   e'  dichiarata  all'atto  della
presentazione della domanda  di  assunzione  o  di  partecipazione  a
concorso.
  2.  Gli  studenti  universitari  dichiarano la propria obiezione di
coscienza al docente del corso, nel cui ambito  si  possono  svolgere
attivita'   o  interventi  di  sperimentazione  animale,  al  momento
dell'inizio dello stesso.
  3. La dichiarazione di obiezione di coscienza puo' essere  revocata
in qualsiasi momento.
  4.  In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione
di coscienza e' dichiarata  dall'interessato  al  responsabile  della
struttura  presso  la  quale  si  svolgono  attivita' o interventi di
sperimentazione animale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge stessa.
  5.  Tutte  le  strutture pubbliche e private legittimate a svolgere
sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere  noto  a  tutti  i
lavoratori  e  gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse  hanno
inoltre  l'obbligo  di  predisporre un modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla sperimentazione  animale  a  norma  della
presente legge.