Art. 3.
Modalita' per l'esercizio del diritto
1. L'obiezione di coscienza e' dichiarata all'atto della
presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a
concorso.
2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di
coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere
attivita' o interventi di sperimentazione animale, al momento
dell'inizio dello stesso.
3. La dichiarazione di obiezione di coscienza puo' essere revocata
in qualsiasi momento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione
di coscienza e' dichiarata dall'interessato al responsabile della
struttura presso la quale si svolgono attivita' o interventi di
sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere
sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i
lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno
inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della
presente legge.