Art. 3. Modalita' per l'esercizio del diritto 1. L'obiezione di coscienza e' dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso. 2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attivita' o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. 3. La dichiarazione di obiezione di coscienza puo' essere revocata in qualsiasi momento. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza e' dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attivita' o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.