Art. 4.
Divieto di discriminazione
1. Nessuno puo' subire conseguenze sfavorevoli, per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della
sperimentazione animale.
2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto,
qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere
destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad
attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale,
conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle universita' gli organi competenti devono rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e'
prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono
attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che
non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione animale per
il superamento dell'esame. Le segreterie di facolta' assicurano la
massima pubblicita' del diritto all'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO