Art. 4.
                     Divieto di discriminazione
  1.   Nessuno  puo'  subire  conseguenze  sfavorevoli,  per  essersi
rifiutato  di  praticare  o   di   cooperare   all'esecuzione   della
sperimentazione animale.
  2.  I  soggetti  che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione  animale  hanno  diritto,
qualora  siano  lavoratori  dipendenti, pubblici e privati, ad essere
destinati,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  esistenti,   ad
attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale,
conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
  3.   Nelle   universita'   gli  organi  competenti  devono  rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui  e'
prevista  la  sperimentazione  animale.  All'interno  dei  corsi sono
attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che
non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione  animale  per
il  superamento  dell'esame.  Le segreterie di facolta' assicurano la
massima pubblicita'  del  diritto  all'obiezione  di  coscienza  alla
sperimentazione animale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO