Art. 2. 
  1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15- bis  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2,  della
legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: "da dodici  a  diciotto
mesi" sono aggiunte le seguenti: ", prorogabili fino a un massimo  di
trenta mesi quando se ne ravvisi la necessita' al fine di  assicurare
il buon andamento delle amministrazioni e il  regolare  funzionamento
dei servizi ad esse affidati.". 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,
n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 
221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23  aprile
1993, n. 120, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il  provvedimento  con  il  quale  si  dispone  l'eventuale
proroga della durata dello  scioglimento  a  norma  del  comma  3  e'
adottato entro le date indicate nell'articolo 2, comma 1, della legge
7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1993, n. 120. Si osservano le  procedure  e  le
modalita' stabilite dal comma 2.".