Art. 2. 1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: "da dodici a diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: ", prorogabili fino a un massimo di trenta mesi quando se ne ravvisi la necessita' al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e' inserito il seguente: "3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato entro le date indicate nell'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2.".