Art. 4. 
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decretolegge 31 maggio 1991, n. 
164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  luglio  1991,  n.
221, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate  nel  comma  1
sussiste la necessita' di assicurare il  regolare  funzionamento  dei
servizi  degli  enti  nei  cui  confronti  e'   stato   disposto   lo
scioglimento,   il   prefetto,   su   richiesta   della   commissione
straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga  alle
norme  vigenti,  l'assegnazione  in  via  temporanea   di   personale
amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici,  previa
intesa  con  gli  stessi,  ove  occorra   anche   in   posizione   di
sovraordinazione. 
  6-ter. Per far fronte  a  situazioni  di  gravi  disservizi  e  per
avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche  indifferibili,
la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il  termine  di
sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli
interventi anche con riferimento a  progetti  gia'  approvati  e  non
eseguiti. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di  legge,  e'
inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il  comitato
provinciale della pubblica amministrazione  opportunamente  integrato
con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali,
regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione  regionale
territorialmente  competente  per  il  tramite  del  commissario  del
Governo o  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  che  provvedono  alla
dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a
carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti  degli
enti locali. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  ai
predetti enti anche in deroga all'artitolo  25  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989,  n.  144,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili  con  contributi
statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.".