Art. 5. 
  1. Le disposizioni di cui al comma 3,  nonche'  quelle  di  cui  ai
commi 6- bis e 6- ter dell'articolo 15-  bis  della  legge  19  marzo
1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge  31  maggio
1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  luglio
1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2,  della  legge
23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato  e  integrato
dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli  enti  i
cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15- bis alla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  Dalla  stessa  data
decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-  ter  del
predetto articolo 15- bis.