Art. 5. 1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonche' quelle di cui ai commi 6- bis e 6- ter dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15- bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6- ter del predetto articolo 15- bis.