Art. 2. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 1. E' istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 2. Nell'amministrazione del Fondo il Ministro del tesoro e' coadiuvato da un comitato consultivo composto: a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze; d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.