Art. 2. 
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 
  1. E' istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il "Fondo
per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato",  di  seguito  denominato
"Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le  modalita'  previste
dalla  presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato   in
circolazione. 
  2.  Nell'amministrazione  del  Fondo  il  Ministro  del  tesoro  e'
coadiuvato da un comitato consultivo composto: 
    a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; 
    b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
    c) dal Direttore  generale  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze; 
    d) dal Direttore generale  del  territorio  del  Ministero  delle
finanze. 
  3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente  al  Parlamento,  in
allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione  del
Fondo.