Art. 3. 
                        Conferimenti al Fondo 
  1. Sono conferiti al Fondo: 
    a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1; 
    b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1; 
    c) i dividendi dovuti allo Stato  da  parte  delle  societa'  per
azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici  di  cui  al
capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; 
    d) gli utili che gli enti  pubblici  sono  tenuti  a  versare  al
Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie; 
    e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi; 
    f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro; 
    g)  i  proventi  derivanti  da  donazioni   o   da   disposizioni
testamentarie, comunque destinate al  conseguimento  delle  finalita'
del Fondo; 
    h) i proventi derivanti dalla vendita di  attivita'  mobiliari  e
immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti  a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione. 
  2. Il controvalore dei titoli  di  Stato,  nonche'  le  somme  e  i
proventi di cui al comma 1 affluiscono  ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata  per  essere  iscritti  in  apposito
capitolo da istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro, denominato "Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di
Stato". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.