Art. 3. Conferimenti al Fondo 1. Sono conferiti al Fondo: a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1; b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1; c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle societa' per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie; e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi; f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro; g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita' del Fondo; h) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione. 2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonche' le somme e i proventi di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato "Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.