Art. 4. 
       Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato 
  1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni
di  cui  all'articolo  3  sono  interamente   impiegati   dal   Fondo
nell'acquisto di titoli di Stato. 
  2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono  effettuate  in
borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato,  per  il  tramite
della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare  su
tali mercati. 
  3. Le disponibilita' liquide del Fondo sono tenute,  per  il  tempo
strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di
cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in  apposito
conto corrente infruttifero.