Art. 5.
              Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
  1.  I  titoli  di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono essere incassati e devono essere  consegnati  alla  Direzione
generale del tesoro che provvede al loro annullamento.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                                 ____________