Art. 10. 
                Consorzio per la gestione di servizi 
  1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  consorzio  possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le  comunita'  montane,
quando siano a cio' autorizzati, secondo le  leggi  alle  quali  sono
soggetti". 
  2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: 
  " 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per  i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi  rappresentanti
legali anche enti diversi  da  comuni  e  province,  l'assemblea  del
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti  associati  nella
persona del sindaco, del presidente o di un loro  delegato,  ciascuno
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione  fissata  dalla
convenzione e dallo statuto".