Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi 1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunita' montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti". 2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto".