Art. 11. 
     Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali 
  1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le
parole: "due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1993". 
  2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il  prefetto  diffida
gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante
il quale il  consorzio  puo'  compiere  soltanto  atti  di  ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli
enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del  consorzio,  il
prefetto ne da' comunicazione al comitato regionale di controllo  per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei  confronti
degli enti inadempienti e nomina un  commissario  per  la  temporanea
gestione del  consorzio.  Il  commissario  resta  in  carica  per  la
liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,  ovvero  fino
alla eventuale  ricostituzione  degli  organi  ordinari  in  caso  di
trasformazione nelle forme di cui al comma 1".