Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali 1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1993". 2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio puo' compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne da' comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".