Art. 13. 
Interventi a favore della comunita' scientifica e delle  associazioni
                           di volontariato 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,  n.
158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli  interventi  in
favore delle associazioni di volontariato di  protezione  civile,  di
cui all'articolo  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e'
differito   fino   alla   emanazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di  contributi  finalizzati  all'acquisto  di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attivita' di
soccorso in caso di emergenza. 
  2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,  n.
158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli  interventi  in
favore della comunita' scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-
legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, e' differito  fino  all'emanazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri  e'  autorizzato  a  stipulare  con  istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per  il  perseguimento
di specifiche finalita' di protezione civile. 
  3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al  presente  articolo
sono posti a carico del Fondo per la protezione  civile,  nei  limiti
degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilita'  di
bilancio.