Art. 14. 
                  Recupero della base contributiva 
  1. E' prorogato di novanta giorni il termine previsto  all'articolo
14, comma 1, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  concesso  alle
aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle  poste  e
delle telecomunicazioni per attivare il  sistema  di  rendicontazione
degli incassi  contributivi  tramite  trasmissione  telematica  delle
informazioni.