Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari. 1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresi' essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi gia' integrati alla data del 1 gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo".