Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994. 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresi' facolta' di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991". 3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' ulteriormente prorogato di un triennio.