Art. 16. 
Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia  e
                  del personale delle Forze armate 
  1. I termini di cui all'articolo 2,  comma  1,  e  all'articolo  3,
comma 1, della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati
al 31 marzo 1994. 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio  1992,  n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1992,  n.
217, e' aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha  altresi'
facolta' di utilizzare,  anche  nel  corso  dell'anno  1993,  per  le
vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei  al
concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli  professionali  dei
sanitari della Polizia di Stato, indetto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno del 5 settembre 1991". 
  3. Il termine di cui all'articolo 11-quater  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, e' ulteriormente prorogato di un triennio.