Art. 18. 
                        Progetti finalizzati 
  1. La disciplina prevista dall'articolo 26  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e' prorogata con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1995. 
A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al  citato  articolo  26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 24,5  miliardi
per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno  1992,  di  lire  20
miliardi per l'anno 1993 e di lire 70  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi  per
l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi  per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, e' destinata alla realizzazione  del
"Progetto Efficienza Milano". 
  2. Per garantire la piu' sollecita  e  corretta  realizzazione  dei
progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1,  e'  consentito
che l'importo singolo massimo relativo alle  aperture  di  credito  a
favore del funzionario delegato superi i limiti di  cui  all'articolo
56 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. 
A carico di tali ordini di accreditamento  possono  essere  imputate,
per intero, spese dipendenti da contratti. 
  3. All'onere di cui al comma 1 si  provvede,  quanto  a  lire  24,5
miliardi per l'anno 1991 e lire  125  miliardi  per  l'anno  1992,  a
carico  delle  disponibilita'  del  capitolo  6872  dello  stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a  lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70  miliardi  per  ciascuno  degli
anni  1994  e   1995,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il 1993, con  parziale  utilizzo  dell'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.