Art. 18. Progetti finalizzati 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' prorogata con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e' destinata alla realizzazione del "Progetto Efficienza Milano". 2. Per garantire la piu' sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.