Art. 20. 
       Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e 
   prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento. 
1. Il termine di centottanta giorni per il  rilascio  del  nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi  provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della
  legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del 
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.  407,  da  ultimo  prorogato  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158,  decorre  dal  1
gennaio 1993. 
  2. Nel termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministro  dell'interno  provvede,  ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle  norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per  i  luoghi
di spettacolo e intrattenimento cosi' come individuati  dall'articolo
17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16  del  15  febbraio
1951,  e  successive  modificazioni.  Entro  lo  stesso  termine   si
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad emanare la  disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza,  da
realizzarsi  all'interno  dell'attivita'  e  dei  compiti   ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Fino  all'emanazione  delle  norme  di  cui  al  comma  2,  sono
prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle  norme
di sicurezza e prevenzione incendi.