Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento. 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1 gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento cosi' come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attivita' e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.