Art. 21. 
    Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  1. Allo scopo di provvedere alle  momentanee  deficienze  di  fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi ed il centro studi ed esperienze,  rispetto  ai  periodici
accreditamenti  sui  vari  capitoli   di   spesa,   viene   stanziata
annualmente la somma occorrente in  apposito  capitolo  da  istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 
  2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al  centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei  vigili  del  fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con  imputazione  in  uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e,  in  ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 
  3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ed a stabilire,  con  decreto  da  emanare  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  sottoposto  al  visto  di
registrazione della Corte dei conti,  i  criteri  per  l'impiego  del
fondo.