Art. 23. 
   Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile 
  1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli  7553,  7554,
7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del Ministero
della marina mercantile per l'anno 1992, nonche'  quelle  disponibili
in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del  medesimo  stato  di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate  entro  l'anno  1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  2. Le somme iscritte nello stato di previsione  del  Ministero  dei
trasporti per l'esercizio finanziario 1993  in  conto  residui  e  in
conto competenza sul capitolo 7509, in  essere  al  31  dicembre  del
medesimo anno, sono mantenute in bilancio per  gli  esercizi  1994  e
1995. 
  3. La misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato
sul capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per le finalita' e nei modi previsti dall'articolo 3  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e' elevata fino  al  95%  della
spesa.