Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile 1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonche' quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 3. La misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato sul capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per le finalita' e nei modi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e' elevata fino al 95% della spesa.