Art. 24. 
             Programma di metanizzazione del Mezzogiorno 
  1. Per consentire la  prosecuzione  nell'anno  1993  del  programma
operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1,  approvato
con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3  del  21  dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme  esistenti
presso la Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sono  destinate  al  finanziamento  della   quota   di
competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine  la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto  corrente
di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183,  l'ammontare  determinato  dal  CIPE  per  la
successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello  stato  di  previsione
del Tesoro.