Art. 25. Cooperazione allo sviluppo 1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.