Art. 25. 
                     Cooperazione allo sviluppo 
  1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte  relativa  alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non  utilizzate  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio   successivo,   anche   mediante
variazioni compensative nel conto dei residui  passivi  da  adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 
  2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   per   l'anno
finanziario 1992, non impegnate al  termine  dell'esercizio,  possono
esserlo nell'esercizio successivo.