Art. 26. 
Disciplina   transitoria   in   materia   di   autorizzazione    alla
         somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque  non  oltre
il 31  dicembre  1993,  l'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e  4
dell'articolo 3 di tale  legge  e'  rilasciata  dai  sindaci,  previa
fissazione  da  parte  degli  stessi,  su   conforme   parere   delle
commissioni previste dall'articolo 6 della legge  in  parola,  di  un
parametro numerico che assicuri, in relazione  alla  tipologia  degli
esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del  servizio  da
rendere al consumatore  ed  il  piu'  equilibrato  rapporto  tra  gli
esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche  conto
del reddito  di  tale  popolazione,  dei  flussi  turistici  e  delle
abitudini di consumo extra-domestico. 
  2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto
dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991,  n.
287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo  14
del  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 4 agosto 1988, n.  375,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e  sulle  materie  indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.