Art. 27. 
Proroga del termine in materia di  riciclaggio  dei  contenitori  per
                               liquidi 
  1.  Gli  obiettivi  minimi  di  riciclaggio  per   contenitori,   o
imballaggi, per liquidi,  prodotti  con  materiali  diversi,  di  cui
all'allegato  1  del  decreto-legge  9  settembre   1988,   n.   397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni  successivi,
gli  obiettivi  minimi  di  riciclaggio  sono   definiti   ai   sensi
dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 
  2. Il termine del 31 marzo 1993  previsto  dall'articolo  9-quater,
comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' prorogato fino
all'adozione da parte del Ministro  dell'ambiente  dei  provvedimenti
attuativi di  sua  competenza  previsti  dal  medesimo  articolo,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' fino all'attuazione  da  parte  dei  comuni
della raccolta differenziata, che  deve  avvenire  entro  il  termine
perentorio di  centoventi  giorni  successivi  agli  adempimenti  del
Ministro dell'ambiente.