Art. 28. 
                         Catasto dei rifiuti 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  denuncia   di   cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,
e' differito, per il solo anno 1993, al 31 dicembre 1993, al fine  di
consentire l'attuazione del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in
data 14 dicembre 1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 
  2. Per i rifiuti effettivamente  avviati  al  riutilizzo,  indicati
nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro
dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data  26  gennaio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, e' sospeso l'obbligo di
denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi  delle  direttive
comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno  termini,
modalita' e campo di  applicazione  per  l'adempimento  del  medesimo
obbligo. 
  3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9  settembre  1988,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.
475, va interpretato nel senso che esso  non  trova  applicazione  ai
rifiuti  speciali,  non  provenienti  da   lavorazioni   industriali,
assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 
  4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14  dicembre  1992
e' abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato
1 al medesimo decreto. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,
eventualmente gia' inviate utilizzando  modulistica  non  conforme  a
quella del citato decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il  termine  di  cui  al
comma 1.