Art. 29. 
Conservazione dei residui negli stati  di  previsione  dei  Ministeri
                 dell'ambiente e dei lavori pubblici 
  1. Le somme  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e  in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104,  7302,  7303,  7304,  7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707,  7708,  7712,  7718,  7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31
dicembre del medesimo  anno,  sono  mantenute  in  bilancio  per  gli
esercizi 1994 e 1995. 
  2.  Per  l'attuazione  del  programma  triennale  per   la   tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti,  di  cui  all'articolo  1  della
legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni
compensative di bilancio anche in capitoli di  nuova  istituzione  in
termine di competenza, di cassa e in conto residui,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'ambiente  ed  in  quelli  di   altre
amministrazioni interessate. 
  3. Le somme iscritte nello stato di previsione  del  Ministero  dei
lavori  pubblici  per  l'anno  1993  in  conto  residui  e  in  conto
competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749,  7747,  8881  e
8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno,  sono  mantenute  in
bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.