Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.