Art. 3. 
                       Impiantistica sportiva 
  1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2  della  legge  7  agosto
1989,  n.  289,  concernenti  la   definizione   dei   programmi   di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993.  I  mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo  utilizzando  per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento  di  cui
all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412.  I
mutui a  favore  di  enti  locali  sono  assistiti,  a  carico  dello
stanziamento suddetto,  dalla  contribuzione  pari  ad  una  rata  di
ammortamento costante annua posticipata al 6 per  cento,  comprensiva
di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore  della  rata
di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2  della  legge
18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del  7,50  per
cento sugli interessi.