Art. 32. 
                       Imprese autoriparatrici 
  1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma  1,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel  registro  delle  imprese
esercenti attivita'  di  autoriparazione,  previsto  dall'articolo  2
della stessa legge, e' differito alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei
trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della  legge
5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono  avviare  attivita'
di autoriparazione dopo la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti  di  cui
alle lettere c) e d)  del  medesimo  articolo  3,  restando  soggette
all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.