Art. 32. Imprese autoriparatrici 1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attivita' di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.