Art. 33. 
              Disposizioni in materia di frantoi oleari 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. I titolari di impianti di molitura delle  olive,  che  abbiano
natura di insediamenti produttivi ed i cui  scarichi,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai  limiti
da osservare a norma degli articoli 11 e 13  della  legge  10  maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al
sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda  di  autorizzazione  allo
smaltimento  dei  reflui  sul  suolo.  La  domanda   deve   contenere
l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua  potenzialita'
giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo
o discontinuo  di  lavorazione,  dell'attuale  recapito  dei  reflui,
nonche' delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. 
Copia della domanda medesima, entro lo stesso  termine,  deve  essere
inviata alla regione". 
  2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  26
gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1987, n. 119, prorogato,  da  ultimo,  dall'articolo  19  della
legge 20 maggio 1991, n. 158, e' differito al 31 maggio 1995.