Art. 34. 
Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia
                    di cittadini extracomunitari 
  1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi  in  materia
di ingresso e  soggiorno  in  Italia  di  cittadini  extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'  aumentata  di
lire 30 miliardi. Le  somme  non  impegnate  nell'anno  1992  possono
esserlo nell'anno 1993. 
  2.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante   utilizzo   delle
disponibilita' di cui al capitolo  1222  dello  stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.