Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformita' alle indicazioni dell'Autorita' di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 e' ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorita' di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.