Art. 36. 
Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale  e
                           nell'Adriatico 
  1. Le funzioni  del  Comitato  interministeriale  di  coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale
e nell'Adriatico, istituito  dall'articolo  8  del  decreto-legge  24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 
  2. Per consentire il funzionamento del  Comitato  interministeriale
di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di  lire  100  milioni
per ciascuno degli anni 1993, 1994  e  1995.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95,  al  capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante  il
Ministero degli affari esteri. 
  3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: 
    a) per il finanziamento degli studi per il piano  di  bacino  del
fiume Isonzo in territorio sloveno; 
    b) per il proseguimento degli studi  finalizzati  alla  redazione
del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano; 
    c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione
delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia ambientale  ed  in  conformita'  alle
indicazioni dell'Autorita' di bacino. 
  4. La somma di cui  al  comma  3  e'  ripartita,  con  decreto  del
Ministro del tesoro emanato di concerto con il  Ministro  dei  lavori
pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorita' di bacino
competente per territorio ed il Ministero  dei  lavori  pubblici,  su
conforme parere del Comitato interministeriale di  cui  al  comma  1,
espresso entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede  con
le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo  7725  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori  pubblici.  Il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.