Art. 39. 
            Differimento di termini in materia sanitaria 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole: "nel primo  trimestre"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nei primi cinque mesi del"; 
    b) al comma 7 le parole: "ai primi tre mesi del 1993" e "nel mese
di aprile 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai
primi cinque mesi del 1993" e "nel mese di giugno 1993"; 
    c) al comma 10 le  parole:  "all'intero  primo  trimestre  1993",
"entro  il  30  giugno  1993"  e  "nel  primo  trimestre  1993"  sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "agli  interi  primi
cinque mesi del 1993", "entro il 30 agosto 1993" e "nei primi  cinque
mesi del 1993"; 
    d) al comma 11 le parole: "il rendiconto del primo trimestre 1993
e' inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  inviato  alle   regioni   il
rendiconto relativo al primo semestre 1993"; 
    e) al comma 16 le parole: "i primi sette  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "i primi nove mesi". 
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1993"; 
    b) al comma 2 le parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 1995"; 
    c) al comma 3 le parole: "1 ottobre 1994" sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 ottobre 1995".