Art. 4. 
Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e 
   proroga dei termini per la  comunicazione  agli  enti  locali  dei
   contributi erariali. 
  1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci  di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, resta  fissato  al  28  febbraio  1993.  Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di  controllo  attiva
immediatamente le procedure previste dal  comma  2  dell'articolo  39
della legge 8 giugno 1990,  n.  142.  Le  province,  i  comuni  e  le
comunita'  montane,  nelle  more  dell'approvazione  dei  bilanci  di
previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
ciascun capitolo, spese in misura non  superiore  mensilmente  ad  un
dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo  bilancio
approvato, con esclusione delle spese tassativamente  regolate  dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
  2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37,
38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, e' prorogato al mese di dicembre 1993. 
  3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  e'  prorogato  al  28  febbraio  1994.   Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria  1994  si  applicano  le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.