Art. 42. 
Modifiche  alla  legge  13  luglio  1966,  n.  559,   recante   nuovo
          ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato 
  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1  potranno
essere aggiornati con cadenza triennale con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,
sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie  di
operai  ed  impiegati,   intervenute   nel   triennio,   e   rilevate
dall'Istituto nazionale di statistica.