Art. 46. 
      Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione 
  1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del  decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 1989, n. 61, relativo  alla  concessione  dell'assistenza
della forza pubblica, e' prorogato di  24  mesi  a  decorrere  dal  1
gennaio 1994.