Art. 49. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei 1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.