Art. 49. 
       Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei 
  1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della  legge
23 agosto 1993, n. 352,  possono  essere  posti  in  commercio  senza
l'osservanza  delle  prescrizioni,  in  tema   di   etichettatura   e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma  1,  21,
comma 2, e 22, comma 1,  della  medesima  legge.  I  prodotti  stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in  tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data
di entrata in vigore della predetta legge.