Art. 6. Ordinamento finanziario degli enti locali 1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1992.