Art. 6. 
              Ordinamento finanziario degli enti locali 
  1. Il termine di cui all'articolo 14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per  la  corresponsione  da
parte di regioni, province  e  comuni  di  contributi  ad  enti,  con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al  31  dicembre  1993.
Per  l'anno  1993  l'ammontare  dell'erogazione  e'  pari  a   quella
spettante per l'anno 1992.