Art. 8. 
                Disposizioni in materia di mobilita' 
  1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 
 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata
in vigore della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"successivamente alla data del 1 gennaio 1993".