Art. 8. Disposizioni in materia di mobilita' 1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".