Art. 12. 
  1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1993 
                              SCALFARO 
 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
 
Visto, il Guardasigilli: CONSO