Art. 12. 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO