Art. 8. 
  1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto
transitorio al conto "Disponibilita' del Tesoro per  il  servizio  di
tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui
all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7  maggio  1948,
n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e modificato dalla
legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonche' le  altre  disposizioni  non
compatibili con la presente legge. 
 
           Nota all'art. 8:
             - Il D.Lgs. n. 544/1948, la legge n. 30/1953 e la  legge
          n.  1333/1964 recavano, rispettivamente:
              1)  "Norme  in  materia  di  anticipazioni al Tesoro da
          parte della Banca d'Italia";
              2) "Ratifica  di  decreti  legislativi  concernenti  il
          Ministero  del  tesoro,  emanati  dal  Governo  durante  il
          periodo dell'Assemblea costituente";
              3) "Norme in materia  di  anticipazione  al  Tesoro  da
          parte della Banca d'Italia".