Art. 2. 
  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n.  3275  del
Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993. 
  2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con
le transazioni rese inesigibili dalle  misure  restrittive  stabilite
con il presente decreto e con il regolamento n.  3275  del  Consiglio
dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono  estinte  a  decorrere
dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere.  Devono
considerarsi  anche  definitivamente  estinte  le   garanzie   e   le
controgaranzie  finanziarie  cui  si  applica  il   regolamento   del
Consiglio delle  Comunita'  europee  n.  3541  del  7  dicembre  1992
relativo all'Iraq. 
  3.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  in  qualsiasi  modo,  anche
indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali  sussistono
l'indisponibilita' ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica  la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  di
danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione  stessa  e
non superiore al valore medesimo. La  predetta  sanzione  si  applica
anche con riguardo alle infrazioni alle  disposizioni  contenute  nei
due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione
europea in data 29  novembre  1993,  nonche'  alle  violazioni  delle
disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle  Comunita'
europee n. 3541 del 7 dicembre 1992. 
  4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo  unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.