Art. 2. 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993. 2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 relativo all'Iraq. 3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilita' ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonche' alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3541 del 7 dicembre 1992. 4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.