Art. 3. 
  1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2,  possono
essere disposte,  su  richiesta  degli  interessati  e  a  tutela  di
interessi italiani sia con  riferimento  a  casi  particolari  che  a
categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri  degli
affari  esteri,  del  tesoro,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero e da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Resta fermo il  divieto  di  compiere  atti  di  disposizione  e
transazioni a  qualsiasi  titolo  effettuati  sul  capitale  o  sulle
partecipazioni, di corrispondere utili o di seguire  qualsiasi  altra
operazione  qualora  le  fattispecie  sopra  indicate  comportino  in
qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attivita' in  favore
di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto. 
  3. L'interessato dovra' dare preventiva comunicazione ai  Ministeri
degli affari esteri, del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del commercio con  l'estero  di  ogni  cambiamento
concernente gli assetti  proprietari,  che  non  rientri  fra  quelli
vietati, nonche' di ogni modifica  della  composizione  degli  organi
amministrativi.