Art. 3. 1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di seguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto. 3. L'interessato dovra' dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonche' di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.