Art. 4. 
  1. Le disposizioni del presente decreto, riguardanti i divieti e le
sanzioni nei confronti della Libia,  cesseranno  di  avere  efficacia
alla data in cui le misure stabilite dalla risoluzione del  Consiglio
di sicurezza  delle  Nazioni  Unite  n.  883  dell'11  novembre  1993
verranno sospese o revocate.